La legge n. 71 del 29 Maggio 2017 è la prima legge che ha  dettato “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.

Prima di addentrarsi nell’esame della legge n. 71/2017 sul cyberbullismo è interessante ed utile comprendere il percorso che ha portato a tale legge e fare un breve excursus degli atti antecedenti al varo della predetta legge.

Breve excursus antecedente alla Legge sul cyberbullismo

Il passaggio alla società dell’informazione e l’evoluzione tecnologica hanno spinto il legislatore ad intervenire, seppure in ritardo, per regolamentare il fenomeno del cyberbullismo.

Innanzitutto con una prima disciplina introdotta nel 2007 quando fu varata una direttiva ministeriale per responsabilizzare all’uso delle nuove tecnologie nelle scuole.

Essa aveva l’obiettivo di individuare delle “Linee guida di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”.

Successivamente nel febbraio 2007 il Ministero della Pubblica Istruzione ha varato la direttiva ministeriale n. 16 dove erano contenute le linee guida.

Si trattava di “Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”.

Si puntava a istituire osservatori regionali occupati specializzati nella materia e nel monitoraggio costante dell’evoluzione della stessa.

Un altro atto antecedente la legge del 2017 da ricordare e che troviamo inserito nella Legge 71 all’art. 3, è il provvedimento ministeriale del MISE (Ministero dello Sviluppo economico).

In sostanza era l’approvazione di una prima bozza del Codice di Autoregolamentazione anti-cyberbullismo.

All’art. 1 si stabiliva l’impegno ad attivare appositi meccanismi di segnalazione di episodi di cyberbullismo, al fine di prevenire e contrastare il proliferare del fenomeno”.

Le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al cyberbullismo

Poi a distanza di alcuni anni, nel 2015 il Ministero dell’Istruzione ha pensato alla redazione di un documento che racchiude le cc.dd. “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo“.

Esse hanno la finalità di riconoscere una  “nuova governance diffusa in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo sul territorio”.

Naturalmente queste linee guida mirano a responsabilizzare i giovani minorenni nell’uso degli strumenti tecnologici per garantire la loro sicurezza in Rete e la protezione dei loro dati sensibili.

Infatti l’utilizzo in sicurezza della Rete dipende sia dalla tecnologia sia dalla capacità personale di discernere le modalità di relazione all’interno della stessa.

Ecco perché le raccomandazioni contenute nelle Linee Guida sono rivolte agli studenti e alle loro famiglie, agli insegnanti e ai dirigenti scolastici.

Si mira a metter in pratica una educazione all’uso corretto e consapevole dei mezzi informatici nell’intento di prevenire e frenare il fenomeno.

 Di recente il legislatore ha inserito dei riferimenti al cyberbullismo e alla sua prevenzione pure nella Legge n. 107 del 13 luglio 2015, nota come Riforma della scuola “La Buona scuola”.

La previsione legislativa ha voluto perciò porre l’accento sul ruolo importante della scuola nei confronti degli studenti nella trasmissione necessaria delle competenze digitali.

Allo scopo di utilizzare coscientemente gli strumenti tecnologici si unisce quello di evitare così di ‘cadere’ nelle trappole o diventare vittime di atti di cyberbullismo.

La promulgazione della Legge 71/2017 sul cyberbullismo

Finalmente due anni dopo circa, il 29 maggio 2017, si arriva alla promulgazione della legge n. 71, entrata in vigore il 18 giugno 2017.

Essa reca “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo“.

Già dal primo articolo si definiscono le finalità e le definizioni in materia.

Si riporta di seguito una parte dell’articolo 1: “La presente legge si pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte  le  sue  manifestazioni…”

Nell’articolo 2 si indica la definizione di cyberbullismo.

“Ai fini della presente legge,  per  «cyberbullismo»  si  intende qualunque  forma  di  pressione,  aggressione,   molestia,   ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identita’, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento  illecito  di  dati personali in danno  di  minorenni,  realizzata  per  via  telematica, nonche’ la diffusione di contenuti on line aventi  ad  oggetto  anche uno o  piu’  componenti  della  famiglia  del  minore  il  cui  scopo intenzionale e predominante sia quello di  isolare  un  minore  o  un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco  dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Considerata la lacuna che per anni è stata presente nel nostro ordinamento è importante notare come in questi primi articolo si poggiano dei punti fermi.

In primo luogo la definizione medesima di cyberbullismo, di gestore del sito internet e poi ancora della finalità ravvisata nell’espresso contrasto al fenomeno sempre crescente.

Punti fermi e importanti per fare chiarezza sul tema.            

Tuttavia, ampio si è presentato il dibattito tra i giuristi prima di approdare a tale legge.

Invero, alcuni giuristi ritengono che il testo della legge de qua non dovrebbe essere considerato una “autentica legge” in quanto mancano i principi sanzionatori.

Alcuni articoli della Legge sul cyberbullismo

La legge all’articolo 2 offre la possibilità a chi ha subito un atto di cyberbullismo di “inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore”.

Si tratta di una sorta di soluzione fornita dalla medesima legge contro gli esiti del cyberbullismo, da intendere come una specie di “diritto all’oblio”.

Può verificarsi che entro le ventiquattro ore successive al ricevimento della predetta istanza il soggetto responsabile non dia comunicazione dell’impegno di provvedere all’oscuramento o alla rimozione o al blocco richiesto.

Oppure, ancora, che questi entro quarantotto ore non vi abbia provveduto oppure accade il caso che non sia possibile risalire all’identità del titolare del trattamento o il gestore del sito o del social media.

Nelle siffatte ipotesi l’interessato può rivolgere richiesta tramite segnalazione o reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Il Garante, a sua volta, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli artt. 143 3 144 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, “Nuovo codice della privacy”.

  La suddetta facoltà viene riconosciuta in capo ad un soggetto minore di almeno quattordici anni ma non viene escluso l’intervento del genitore stesso.

Il genitore può agire anche in assenza del consenso del figlio, nel rispetto dell’art. 30 della Costituzione.

Inoltre l’articolo 3 della legge in esame porta con sé un piano di azione integrato cosicché le diverse autorità governative, e l’Autorità garante per la protezione dei dati personali cooperino e predispongano le attività.

Le sanzioni in ambito scolastico

Con riferimento alle sanzioni ci viene in soccorso l’articolo 5 intitolato “Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero” .

La norma prevede quanto segue. “… il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di  cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti  esercenti  la  responsabilita’ genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti”.

Il Dirigente stesso attiverà adeguate azioni di carattere educativo e si avrà riguardo alla gravità delle azioni compiute.

Comunque è fatto salvo il caso che la fattispecie costituisca reato. 

Da analizzare è l’ultimo articolo, il settimo, che disciplina l’ammonimento.

 In particolare la norma prevede che l’applicazione della procedura in essa contenuta, è rivolta nei confronti di minorenni con età superiore ai quattordici anni che tramite la rete internet abbiano assunto condotte devianti contro altri minorenni.

Ciò fin quando non si propone  querela  o non si presenta denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594 (reato di ingiuria), 595 (diffamazione) e 612 (minaccia) del codice penale.

Nonché poi all’articolo 167 (comunicazione e diffusione illecita di dati personali) del codice  per  la  protezione  dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

La procedura dell’ammonimento

La procedura di ammonimento inizia con la convocazione da parte del Questore  del minore, unitamente ad almeno un genitore o  ad  altra  persona  esercente  la responsabilità genitoriale. 

Si può avanzare la suddetta richiesta di ammonimento presso qualsivoglia ufficio di Polizia.

Essa deve contenere la descrizione minuziosa del fatto, delle persone  coinvolte ed eventuali allegati attestanti quanto presentato nella richiesta.

Non è necessaria una prova certa dell’accaduto ma basta l’esistenza di un quadro indiziario che assicuri la verosimiglianza di quanto esposto poiché l’ammonimento rappresenta un provvedimento amministrativo.

Nel caso in cui l’istanza venga ritenuta fondata, anche dopo gli opportuni approfondimenti investigativi, il Questore procede alla convocazione di cui si è detto poc’anzi.

In sede di convocazione ammonisce oralmente il minore con l’invito a tenere una condotta fedele alla legge con precisi precetti e prescrizioni adatti al caso concreto.

Dalla legge non viene indicato un termine di durata massima dell’ammonimento.

Tuttavia sempre nell’art. 7 in commento si precisa che gli effetti della procedura indicata al primo comma cessano appena il minore raggiunge la maggiore età.

 Parimenti non viene prevista un’aggravante ben precisa per i reati di cui il minore magari potrà rendersi responsabile successivamente al provvedimento di ammonimento.

Ciò nonostante lo strumento descritto ed introdotto dalla Legge n. 71/2017  costituisce un deterrente per condizionare in via preventiva i minori e scongiurare atteggiamenti che di solito vengono presi con leggerezza.

Gli stessi episodi che invece possono portare a  conseguenze gravi per le vittime e per gli autori medesimi.

Conclusioni

Vero è che con la predetta legge il legislatore non ha colmato tutte le lacune e i punti poco chiari con cui oggi ci si imbatte nella lotta al fenomeno del cyberbullismo.

Pur tuttavia si sono comunque fatti molti passi avanti ed è stato fornito un utile strumento che funge da importante guida.

Come esaminato, il suo fine primario è costituito dalla tutela e dalla protezione della vittima di cyberbullismo.

Inoltre ha indicato elementi miranti a responsabilizzare i giovani tramite una corretta e adeguata educazione scolastica sotto l’egida delle famiglie e delle istituzioni pubbliche e private.

Un passo importante soprattutto in tempi come questi in cui il fenomeno ha preso piede largamente e sta spiegando le sue conseguenze negative nella società intera.

Loredana Blanco
Loredana Blanco
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